Misure campi elettromagnetici

Data:

15/12/2016


Autore:

Ing. Michele Vicentini


Tags:

2013/35/EU; Leggi; Campi elettromagnetici

In questo articolo ti spieghiamo quali sono gli obblighi normativi e legislativi a cui fanno capo gli obblighi relativi alle valutazioni per l’esposizione di campi elettromagnetici, introducendo la Direttiva Europea, valutando quali sono gli obblighi per il datore di lavoro che ne derivano e facendo un breve passaggio sugli aspetti tecnici.

La premessa

La direttiva Direttiva 2013/35/UE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM) abroga la precedente direttiva 2004/40/CE.
Il D.Lgs 159/16 entrato in vigore il 02 settembre 2016 ha recepito la Direttiva 2013/35/UE modificando il Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08.
Pertanto il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione del rischio per la salute e sicurezza dei propri lavoratori esposti a campi elettromagnetici secondo i criteri e i limiti individuati dal D. Lgs. 81/08.
Il D.Lgs 159/16, inserisce alcuni cambiamenti, mantenendo comunque l’impostazione di fondo del precedente capo IV del Titolo VIII secondo la quale il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato, in prima battuta, sulla base di informazioni facilmente accessibili; se tali informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.
Per supportare i datori di lavoro ad ottemperare agli obblighi della direttiva, Ge.Si. snc vi fornirà le proprie competenze sia per il censimento delle sorgenti che deve essere effettuato in collaborazione con il personale aziendale sia per la misurazione in loco dei campi elettromagnetici emessi.

La legislazione

Analizziamo nel dettaglio la legislazione corrente e vediamo le richieste in termini di obblighi e sanzioni.
Il datore del lavoro deve assicurarsi che i lavoratori non siano esposti a campi elettromagnetici superiori ai VLE sanitari e sensoriali che sono indicati nell’allegato XXXVI parte II (non termici) e III (termici) del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.. Per dimostrare la non esposizione del lavoratore deve procedere alla valutazione dei rischi e all’identificazione dell’esposizione (si veda articolo 209 del D.Lgs 159/16 che modifica il vecchio articolo 209 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.).
La valutazione disposta dal datore di lavoro dovrà essere compiuta almeno ogni quattro anni. In caso di mancata verifica si vanno incontro alle seguenti sanzioni.

Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1.Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, e 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, comma 5.

2.Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 822 a euro 4.384 per la violazione degli articoli 184, 192, comma

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competente
1.Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.

Le richieste

Il campo elettromagnetico è un fenomeno fisico che consiste nell’esistenza contemporanea di un campo elettrico e di un campo magnetico mutuamente accoppiati al punto da costituire un’unica entità fisica.
Il campo elettromagnetico è caratterizzato da un andamento ondulatorio, la cui intensità è compresa tra 0 Hz e 300 GHz di frequenza. La maggior parte dei campi elettromagnetici presenti in ambito lavorativo è generata elettricamente, e scompare quando l’alimentazione elettrica viene interrotta. In alcune realtà lavorative essi sono generati per essere utilizzati nelle attività produttive, come processi di fabbricazione, attività di ricerca, comunicazioni, applicazioni mediche, produzione e distribuzione di energia, ecc. In altre situazioni il campo elettromagnetico sul luogo di lavoro può essere generato incidentalmente, come nel caso di un cavo dell’energia elettrica all’interno di un ufficio. Ambedue le fattispecie devono essere oggetto della valutazione.

Il tipo di effetto che i campi elettromagnetici hanno sulle persone dipende in primo luogo dalla frequenza e dall’intensità; anche altri fattori, come la forma dell’onda, possono essere importanti in alcune situazioni. Alcuni campi provocano la stimolazione degli organi sensoriali, dei nervi e dei muscoli, mentre altri causano un riscaldamento. Gli effetti causati dal riscaldamento sono denominati effetti termici, mentre tutti gli altri effetti sono definiti effetti non termici. È importante notare che tutti questi effetti hanno una soglia al di sotto della quale non vi è alcun rischio e le esposizioni inferiori alla soglia non sono in alcun caso cumulative. Gli effetti causati dall’esposizione sono transitori, essendo limitati alla durata dell’esposizione e cessano o diminuiscono quando finisce l’esposizione. Ciò significa che non vi sono ulteriori rischi per la salute una volta terminata l’esposizione.
Gli effetti sull’uomo dei campi elettromagnetici si distinguono in:
  • Effetti diretti: quelli derivanti dall’esposizione diretta ad un campo elettromagnetico. In relazione alla frequenza del campo possono manifestarsi con: vertigini e nausea, stimolazione degli organi sensoriali, dei nervi e dei muscoli, riscaldamento superficiale del corpo o di parte di esso.
  • Effetti indiretti: effetti indesiderati provocati dalla presenza nel campo elettromagnetico di oggetti che, interagendo con il campo, possono costituire una fonte di rischio. In questo ambito è richiesta una particolare attenzione per possibili interferenze con impianti o dispositivi medici attivi o passivi impiantati o portati dal lavoratore, come anche per possibili fonti di innesco di incendi o esplosioni.
  • Effetti a lungo termine: le conoscenze scientifiche sul tema sono ancora troppo carenti per poter stabilire con certezza una disciplina di prevenzione e protezione. Questi effetti non vanno, ad oggi, valutati.

Lavoratori particolarmente esposti
Per alcuni gruppi di lavoratori, dettagliati nella tabella sottostante, è necessario valutare a parte i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici, anche in presenza di apparecchiature che normalmente non richiederebbero valutazioni approfondite, sempre con la collaborazione del medico competente o del medico curante del lavoratore.

Lavoratori esposti a rischi particolari ESEMPI
Lavoratori che portano dispositivi medici impiantati attivi (active implanted medical devices, AIMD) Stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti al tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimolatori, retinal encoder, pompe impiantate per infusione di farmaci, ecc.
Lavoratori che portano dispositivi medici impiantati passivi contenenti metallo Protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e casi di dispositivi medici impiantati attivi, ecc.
Lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo Pompe esterne per infusione di ormoni, ecc.
Lavoratrici in gravidanza

È quindi raccomandato informare adeguatamente i lavoratori sulla problematica, in modo che possano segnalare eventuali condizioni particolari di rischio.

Misure di prevenzione e protezione
Qualora si accerti il superamento dei valori di azione è consigliabile adottare tutte le misure previste per il superamento dei valori limite in quanto l'utilizzo delle tecniche di calcolo previste per accertarsi del mancato superamento dei valori limite, è ad oggi appannaggio pressoché esclusivo di centri ricerca altamente specializzati. In tal caso il datore di lavoro elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
  1. di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici
  2. della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere
  3. delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute
  4. degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro
  5. della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro
  6. della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione
  7. della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale
  8. Le aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, coincidenti con i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate con cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza come quella riportata nella tabella che segue
    1. Radiofrequenza Campo Statico

      L’accesso a tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione dell’assenza di controindicazioni fisiche all’esposizione . L’accesso al personale non autorizzato dovrà essere interdetto possibilmente mediante barriere fisiche.
      In caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
      Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

      Sorveglianza sanitaria
      Secondo il D.Lgs 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio (Donne in stato di gravidanza, minori, ecc.) tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. Devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione stabiliti nel Titolo VIII capo IV del DLgs.81/2008.

      Le soluzioni

      I tecnici di Ge.Si. snc sono dotati delle competenze e della strumentazione necessaria per effettuare la valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici. Le valutazioni dei rischi sono effettuate in accordo con le norme CEI 211-6 e CEI 211-7 e CEI EN 50499, e con la norma BS 18004 del 2008.

Documenti
D

26/04/2019

D.Lgs. 159_16

Attuazione della direttiva 2013/35/UE

D

26/04/2019

Direttiva 2013_35_UE

Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

D

26/04/2019

Direttiva 2004_40_CE

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

G

26/04/2019

Guida Europea Vol. 1

Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 201335UE relativa ai campi elettromagnetici Vol.1

G

26/04/2019

Guida Europea Vol. 2

Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 201335UE relativa ai campi elettromagnetici Vol.2

G

26/04/2019

Guida Europea Vol. 3

Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 201335UE relativa ai campi elettromagnetici Vol.3

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